Applicazione del principio del saldo ricalcolato nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 9 Dicembre 2024 rigettando l’appello interposto da un istituto bancario avverso sentenza del Tribunale di Belluno, che in accoglimento della domanda di ripetizione di indebito bancario e mutando l’orientamento inizialmente espresso nell’accoglimento parziale di ordinanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., ha confermato la sentenza di I^ grado che, aderendo all’ipotesi ricostruttiva del rapporto secondo il criterio del saldo ricalcolato ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie per le quali era stata eccepita la prescrizione, aveva pronunciato condanna della banca al pagamento dell’indebito quale emerso in sede di CTU secondo detto criterio. La Corte Veneta ha inoltre affermato come la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non sia ostativa allo svolgimento del ricalcolo del rapporto oltre a ribadire l’ormai consolidato orientamento in tema di nullità dell’anatocismo in assenza di valida pattuizione post Delibera CICR 2000 non essendo sufficiente a tal fine la mera pubblicazione in G.U. dell’adeguamento dei contratti della banca alla delibera CICR 09.02.2000.
